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Sez. 3, Sentenza n. 3288 del 20/12/1982 Cc. (dep. 26/02/1983) Rv. 157641 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - RAGIONI PROCESSUALI ED ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157641-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - RAGIONI PROCESSUALI ED ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ.*

L'art. 1, terzo comma, legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) richiede, per la concessione della libertà provvisoria, che il giudice accerti sia la Mancanza di ragioni processuali ostative, sia la insussistenza della probabilità che l'imputato, se lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. Il giudizio sfavorevole in ordine anche ad uno solo degli elementi considerati decisivi dall'art. 1, comma terzo, legge n. 152 del 1975 è sufficiente a giustificare il diniego del beneficio della libertà provvisoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)