Sez. 2, Sentenza n. 2157 del 30/05/1984 Cc. (dep. 03/07/1984) Rv. 165142 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - CONCESSIONE - CONDIZIONI - ASSENZA DI ENTRAMBE LE ESIGENZE - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - CONCESSIONE - CONDIZIONI - ASSENZA DI ENTRAMBE LE ESIGENZE - NECESSITÀ.*
Ai fini della concessione o del diniego della libertà provvisoria il giudice ha l'Obbligo di considerare le due distinte esigenze rappresentate dall'assenza di ragioni processuali ostative e dalla necessità di tutela della collettività. Il giudizio negativo in ordine ad una sola delle due predette esigenze è ostativo alla concessione del beneficio. (Conf mass n 157641; (Conf mass n 156608).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)