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Sez. 2, Sentenza n. 1806 del 27/02/1997 (Rv. 502715 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - FONDAZIONI - COSTITUZIONE - IN GENERE | Negozio istitutivo - Determinazione specifica dello scopo - Necessità - Fondazione disposta con testamento - Applicabilità di tale requisito - Indicazione di "fini religiosi" - Idoneità - Condizioni - Predeterminazione dell'ordinamento della fondazione - Necessità in sede testamentaria - Esclusione - Integrazione da parte dell'autorità amministrativa - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502715-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - FONDAZIONI - COSTITUZIONE - IN GENERE

Ogni negozio istitutivo di fondazione, ai fini della sua validità ed efficacia, deve contenere, ai sensi dell'art. 16 cod. civ., la determinazione, operata dal fondatore e da costui non demandabile a terzi, dello scopo, non generico ed imprecisato, assegnato all'ente erigendo. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di fondazione disposta con testamento, mentre non è causa di invalidità della volontà testamentaria la mancanza di una normazione inerente al governo dell'ente, poiché le disposizioni al riguardo possono essere dettate dalla autorità amministrativa ai sensi dell'art. 2, secondo comma, disp. att. cod. civ., oppure da persona all'uopo designata dal testatore. Inoltre, quanto al requisito relativo allo scopo, devono riconoscersi sufficienti connotati di specificità alla attribuzione alla istituenda fondazione di "fini religiosi", quando sia inequivocabilmente individuata la natura della religione e del culto che il "de cuius" abbia inteso onorare (come nel caso di specie, in cui è stata demandata ad un ecclesiastico cattolico la strutturazione dell'erigenda persona giuridica, il legato a favore della quale è stato onerato della "cura spirituale" delle anime del testatore, della moglie e dei genitori e della manutenzione delle loro tombe).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 16, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 2 com. 2, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 2 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)