Sez. 2, Sentenza n. 2850 del 28/07/1969 (Rv. 342651 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA DI RICEVERE PER TESTAMENTO - DEGLI ENTI NON RICONOSCIUTI - ESISTENZA O MENO DELL'ENTE IN FATTO - IRRILEVANZA - INDIVIDUAZIONE DELLA VOLONTA DEL TESTATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA DI RICEVERE PER TESTAMENTO - DEGLI ENTI NON RICONOSCIUTI - ESISTENZA O MENO DELL'ENTE IN FATTO - IRRILEVANZA - INDIVIDUAZIONE DELLA VOLONTA DEL TESTATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Destinatario della disposizione testamentaria puo essere anche un ente non riconosciuto, sia che esista gia di fatto, sia che non esista neppure di fatto e debba essere costituito dalle persone indicate dal testatore, con le modalita da lui fissate. L'individuazione della volonta del testatore si risolve in un giudizio di merito, insindacabile in Sede di legittimita, ove sia correttamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 600 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)