Sez. 3, Sentenza n. 1228 del 04/02/2000 (Rv. 533457 - 01)
SOCIETÀ - TUTELA PENALE IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE | Garanzie prestate dalla società per debiti propri degli amministratori - Conseguenze sul piano civilistico - Nullità del negozio per violazione di norma imperativa - Consapevolezza della violazione da parte del destinatario della garanzia - Irrilevanza - Rilevabilità di ufficio della nullità.
SOCIETÀ - TUTELA PENALE IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE
La violazione dell'art. 2624, primo comma, cod. civ. che sanziona penalmente il comportamento degli amministratori che si fanno prestare dalla società da essi stessi amministrata garanzie per debiti propri, comporta, sul piano civilistico, la nullità del negozio, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per violazione di norme imperative. Tale nullità, che sussiste anche nel caso in cui il destinatario dell'atto sia consapevole della violazione, in quanto il divieto da essa sanzionato è posto nell'interesse generale e non in funzione di tutela di particolari soggetti, è rilevabile dal giudice "ex officio" a prescindere dalla circostanza che sia stata formulata una specifica domanda o, nel caso di giudizio di impugnazione, che siano stati proposti specifici motivi.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)