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Sez. 1 - , Sentenza n. 9419 del 12/04/2017 (Rv. 643728 - 01)

SOCIETÀ - TUTELA PENALE IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE | Garanzia ottenuta da un amministratore in violazione dell’art. 2624 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 61 del 2002) – – Bene giuridico tutelato dalla norma - Interesse alla corretta gestione ed amministrazione - Conseguenze - Nullità ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa.
Stato
decisa il 2017-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643728-01

SOCIETÀ - TUTELA PENALE IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE

La violazione dell’art. 2624, comma 1, c.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61), che sanzionava penalmente il comportamento degli amministratori che si facessero prestare dalla società da loro amministrata garanzie per debiti propri, comporta, sul piano civilistico, la nullità del negozio, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa, trattandosi di disposizione tesa a salvaguardare l’interesse alla corretta gestione ed amministrazione della società stessa, indipendentemente dal fatto che che si sia verificato in concreto un danno per quest'ultima o che l’amministratore abbia agito in conflitto di interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2624, Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 art. 34 com. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)