Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 27/02/1985 (Rv. 439662 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELLA ALIQUOTA APPLICATA - NULLITÀ DELLA CARTELLA - PRECEDENTE DEFINIZIONE IN VIA AUTOMATICA DELL'IMPONIBILE MEDIANTE APPLICAZIONE DEL COSIDDETTO CONDONO - IRRILEVANZA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELLA ALIQUOTA APPLICATA - NULLITÀ DELLA CARTELLA - PRECEDENTE DEFINIZIONE IN VIA AUTOMATICA DELL'IMPONIBILE MEDIANTE APPLICAZIONE DEL COSIDDETTO CONDONO - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sulla riscossione delle imposte sul reddito, la mancata indicazione dell'imponibile e dell'aliquota applicata, nella cartella esattoriale di pagamento notificata al contribuente, in quanto comporti l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione, implica nullità della cartella medesima, e conseguente illegittimità della riscossione del tributo in essa iscritto, mentre resta a tal fine irrilevante che detto imponibile sia stato in precedenza definito in via automatica mediante applicazione del cosiddetto condono.*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)