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Sez. 5, Sentenza n. 11227 del 30/07/2002 (Rv. 556386 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA | Mancata notifica della cartella esattoriale - Conseguenza - Nullità dell'avviso di mora - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556386-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA

Posto che, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sulla riscossione delle imposte sul reddito, la mancata indicazione nella cartella esattoriale di pagamento - notificata al contribuente - degli elementi previsti da tale norma (il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata, ecc.), in quanto comporti l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione, implica la nullità della cartella medesima, e la conseguente illegittimità della riscossione del tributo in essa iscritto, a maggior ragione, tale sanzione deve conseguire anche per l'avviso di mora - inviato al contribuente - quando il medesimo non sia stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, con tutto il suo contenuto (ovvero, manchi la prova, ricadente sull'Amministrazione finanziaria, in base alle regole generali, in ordine alla sua notifica), atteso che l'avviso costituisce il titolo esecutivo su cui si basa il precetto - avviso di mora.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)