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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 123 del 1995

Decisione
decisa il 1995-04-03, depositata il 1995-04-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:123
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21312

  • Inquinamento
  • Rifiuti speciali
  • Disciplina
  • Esclusione dei materiali quotati con precise specifiche merceologiche in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio e formanti oggetto di un elenco nazionale da approvare con decreto del ministro dell'ambiente
  • Esclusione, in via transitoria, dei residui definiti come materie prime secondarie
  • Esclusione delle attività finalizzate al riutilizzo dei residui
  • Lamentata lesione del diritto alla salute
  • Lamentata subordinazione dell'applicabilità della normativa penale in materia alla scelta della locale autorità amministrativa, con conseguente disparità di trattamento da luogo a luogo
  • Mancata conversione del decreto-legge impugnato
  • Impugnazione dell'intero testo legislativo
  • Carenza di adeguata motivazione sulla rilevanza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione del decreto legge nel termine prescritto, nonché per difetto di motivazione sulla rilevanza delle diverse disposizioni contenute nel decreto, denunciato nel suo intero testo. - Per la manifesta inammissibilità di questioni vertenti su decreti-legge non convertiti, da ultimo, O. nn. 67/1995 e 43/1995. Sulla impugnazione di un intero testo legislativo O. n. 65/1993. red.: A. Greco

Norme impugnate

  • d.l. 7 settembre 1994, n. 530

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 dal Pretore di Terni nel procedimento penale a carico di Euro e Adino Tombesi, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 nel corso di un procedimento penale a carico di Euro e Adino Tombesi - imputati, tra l'altro, della contravvenzione prevista e punita dall'art. 25, secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per avere realizzato una discarica costituita da detriti e ritagli di marmo senza autorizzazione - il Pretore di Terni, su eccezione del pubblico ministero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), "nella sua stesura integrale, intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli articoli ivi richiamati"; che, ad avviso del giudice rimettente, il decreto-legge n. 530 del 1994 violerebbe gli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione. Difatti esso, in contrasto con la precedente normativa di settore: sottrae a qualsiasi forma di controllo i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio e formanti oggetto di un elenco nazionale da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente; crea una disciplina transitoria che esclude dal regime di gestione dei rifiuti tutti i residui, anche tossici e nocivi, definiti come materie prime secondarie dal decreto ministeriale 26 gennaio 1990, senza considerare che quest'ultimo è stato in gran parte annullato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del 1990, resa in sede di conflitto di attribuzione, anche nelle parti in cui conteneva le prescrizioni sulle modalità di smaltimento delle materie prime secondarie; elimina, a determinate condizioni, l'obbligo di autorizzazione e di iscrizione all'albo per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nell'insediamento di produzione o trattamento; esclude la punibilità per i comportamenti conformi alle disposizioni del citato decreto del Ministero dell'ambiente 26 gennaio 1990 e delle leggi regionali vigenti posti in essere prima della data di entrata in vigore del decreto-legge; sottrae alle disposizioni del d.P.R. n. 915 del 1982 le attività disciplinate e qualificate come attinenti al riutilizzo dei rifiuti; che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261, serie generale, dell'8 novembre 1994); che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 67 e n. 43 del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, tanto più che il decreto-legge attualmente vigente (9 marzo 1995, n. 66), a seguito di successive reiterazioni, presenta un contenuto normativo diverso da quello espresso dal testo denunciato dal giudice rimettente; che la questione è in ogni caso inammissibile anche perché il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal giudice rimettente ha ad oggetto un intero testo normativo (ordinanza n. 65 del 1993), senza che le censure formulate siano tali da investire tutte le norme del decreto-legge e che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sia motivata in riferimento a tutte le disposizioni in esso contenute;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Terni con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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