Sez. 1, Sentenza n. 5350 del 18/06/1987 (Rv. 453933 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - MODALITÀ DI COSTITUZIONE - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - ATTO DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ - CONFIGURABILITÀ - EFFETTO COSTITUTIVO - ESCLUSIONE - INSERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - IRRILEVANZA - ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE PER DECORSO DEL TERMINE STABILITO NEL DECRETO AUTORIZZATIVO - SANATORIA IN CONSEGUENZA DI DETTA AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - MODALITÀ DI COSTITUZIONE - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - ATTO DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ - CONFIGURABILITÀ - EFFETTO COSTITUTIVO - ESCLUSIONE - INSERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - IRRILEVANZA - ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE PER DECORSO DEL TERMINE STABILITO NEL DECRETO AUTORIZZATIVO - SANATORIA IN CONSEGUENZA DI DETTA AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
In materia di imposizione coattiva della servitù di elettrodotto, il provvedimento emesso dal ministro dei LL.PP. Ai sensi dell'art. 108 T.U. N. 1775 del 1933 per l'autorizzazione della linea elettrica, anche quando contiene una dichiarazione di pubblica utilità, rappresenta solo un atto del procedimento di Costituzione della servitù ma non è esso stesso produttivo dell'effetto costitutivo, che consegue solo all'atto finale del procedimento, cioè al decreto di espropriazione (quando non sia scelta la Costituzione negoziale o giudiziale). Pertanto, l'illegittimità della occupazione di un immobile con l'avvenuta installazione dello elettrodotto, per decorso del termine fissato nel decreto autorizzativo, non è sanata dell'emissione del predetto decreto ministeriale, né il conseguente diritto del proprietario dell'immobile al risarcimento del danno trova limite in relazione al fatto che l'occupante abbia il proposito di spostare altrove la linea elettrica, quando a tale intento non abbia fatto seguito la restituzione del bene occupato prima che l'occupazione divenisse illegittima. (V 2516/83, mass n 427375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)