Sez. 1, Sentenza n. 2516 del 09/04/1983 (Rv. 427375 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - MODALITÀ DI COSTITUZIONE - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - LIMITI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - MODALITÀ DI COSTITUZIONE - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - LIMITI.*
Per la Costituzione di una servitù di elettrodotto, l'autorizzazione amministrativa è necessaria solo quando la servitù stessa sia da costituire coattivamente con il particolare procedimento all'uopo stabilito dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, a garanzia di coloro contro i quali si chiede l'imposizione della servitù; quando, invece, questa sia voluta dalle parti interessate, prescindendo dalle condizioni di legge, e quindi anche dalla sussistenza di detta autorizzazione, deve trovare applicazione il contratto, e l'autorizzazione, se ottenuta dal richiedente, opererà soltanto come atto ulteriore per l'Esercizio concreto della servitù volontariamente costituita, mentre l'eventuale occupazione d'urgenza disposta dall'autorità amministrativa assolve solo una finalità immediatamente operativa per la materiale realizzazione della servitù e così non contribuisce alla formazione di un nuovo titolo. (V 4983/77, mass n 388599; (V 2473/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1032, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)