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Sez. 2, Sentenza n. 4232 del 07/05/1987 (Rv. 452988 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE - CONTRATTO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI - APPLICABILITÀ DI PRINCIPI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452988-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE - CONTRATTO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI - APPLICABILITÀ DI PRINCIPI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo cui l'atto compiuto benché irregolarmente dall'amministratore (di società) resta valido nei confronti dei terzi che hanno ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dell'amministrazione medesimo non può trovare applicazione in materia di condominio di edifici con riguardo a lavori od opere di manutenzione straordinari eseguiti da terzi su disposizione dell'amministratore senza previa delibera della assemblea di condomini, atteso che i rispettivi poteri dell'amministratore e dell'assemblea sono delineati con precisione dalle Disposizioni del codice civile, (art. 1130, 1135) limitando le attribuzioni dell'amministratore all'ordinaria amministrazione e riservando all'assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (salvo i lavori di carattere urgente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 2384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)