Sez. 2 - , Sentenza n. 2807 del 02/02/2017 (Rv. 642814 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE | Condominio - Lavori straordinari disposti dall’amministratore in assenza di previa delibera assembleare – Diritto di rivalsa del condominio – Insussistenza – Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
In tema di condominio, qualora l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la relativa obbligazione è riferibile al condominio ove l'amministratore ne abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dall'urgenza, mentre, in mancanza di quest'ultimo requisito, non è configurabile alcun diritto di rivalsa o regresso del condominio medesimo, atteso che il relativo rapporto obbligatorio non gli è riferibile, trattandosi di atto posto in essere dell'amministratore al di fuori delle sue attribuzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)