Sez. L, Sentenza n. 9048 del 04/07/2001 (Rv. 547894 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988 - Malattia insorta fuori dei termini indicati in tabella - Tutela assicurativa - Operatività - Condizioni - Presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella - Utilizzabilità - Esclusione - Conseguenze - Prova rigorosa dell'eziologia professionale della patologia denunciata - Onere a carico dell'assicurato - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI
In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988 - che, fra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui richiedeva che l'inabilità o la morte si fossero verificate nei limiti temporali indicati per ciascuna malattia nell'allegato 4 della tabella - l'assicurato ha facoltà di provare che la malattia professionale è insorta oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro previsto nella tabella. Nel caso in cui il lavoratore intenda esercitare tale facoltà egli, non potendo avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella, deve tuttavia dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda dell'assicurato volta ad ottenere una rendita per otopatia rilevando, fra l'altro, che il ricorrente, dopo aver denunciato la malattia 23 anni dopo la cessazione del lavoro - laddove il termine previsto nella tabella era di 4 anni, - non aveva fornito la prova rigorosa dell'eziologia professionale della patologia stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)