Sez. 1, Sentenza n. 4896 del 27/10/1978 (Rv. 394607 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO CON LA COMPARSA DI RISPOSTA DEPOSITATA DALLA PARTE COSTITUITASI DOPO LA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO CON LA COMPARSA DI RISPOSTA DEPOSITATA DALLA PARTE COSTITUITASI DOPO LA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il termine ultimo per la proposizione dell'appello incidentale e costituito, ai sensi dell'art 343 primo comma cod proc civ, dalla prima udienza di comparizione delle parti, e puo essere differito solo ove tale udienza non sia stata tenuta. Pertanto, non ricorrendo quest'ultima ipotesi, deve dichiararsi inammissibile il gravame incidentale che sia stato proposto con la comparsa di risposta depositata dalla parte costituitasi dopo l'indicata udienza. (V 165/77, mass n 383667).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)