Sez. 2, Sentenza n. 165 del 13/01/1977 (Rv. 383667 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - UDIENZA DI COMPARIZIONE NON TENUTA DAL GIUDICE - DIFFERIMENTO DEL TERMINE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - UDIENZA DI COMPARIZIONE NON TENUTA DAL GIUDICE - DIFFERIMENTO DEL TERMINE.*
Prima udienza, ai sensi dell'art 343 cod proc civ, e quella fissata per la comparizione delle parti, non gia quella in cui la causa abbia avuto effettiva trattazione. Soltanto quando l'udienza di comparizione non sia stata tenuta dal giudice, cosi da far venir meno la possibilita stessa, per la parte, di far inserire nel verbale la dichiarazione di appello incidentale, puo ipotizzarsi un differimento del termine per tale gravame. (V 1295/67, mass n 327843).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)