Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15116 del 11/06/2018 (Rv. 649266 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone - Impugnazione - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali.(Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario in quanto il socio, senza contestare la ripresa a tassazione nei confronti della società, aveva proposti motivi di ricorso estranei all'ente, eccependo la decadenza dall'esercizio del potere impositivo e la prescrizione dei contributi previdenziali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. del 1992 num. 546 art. 14 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)