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Sez. 5, Ordinanza n. 10232 del 16/04/2024 (Rv. 670837-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controllo automatico della dichiarazione di socio di società di persone - Errore di indicazione della quota di partecipazione - Impugnazione - Litisconsorzio necessario con i soci - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670837-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di controllo automatico della dichiarazione del socio di una società di persone, la errata indicazione della quota di partecipazione societaria non comporta la necessità del litisconsorzio tra i soci quando la controversia non riguarda l'effettiva entità della quota, ma solo, a seguito della procedura automatizzata, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, l'errore commesso dal contribuente nella relativa dichiarazione.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)