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Sez. L - , Sentenza n. 25650 del 27/10/2017 (Rv. 646113 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale - Visite di controllo richieste dal datore di lavoro ex art. 5 st.lav. - Competenze e procedure previste per le assenze per malattia - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646113-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Le visite di controllo richieste dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 st.lav., nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia, che prevedono la competenza concorrente delle Aziende sanitarie Locali e dell’INPS.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)