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Sez. L, Sentenza n. 15773 del 09/11/2002 (Rv. 558375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI | Assenza per infortunio sul lavoro - Fasce di reperibilità - Accertamenti sanitari - Riserva di legge - Limiti - Clausola di contratto collettivo estensiva dell'obbligo delle fasce orarie - legittimità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI

L'obbligo di reperibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste dalla normativa per l'accertamento delle infermità determinate da malattia, può essere legittimamente regolato dal contratto collettivo, non essendo precluso dalla riserva di legge, costituzionalmente garantita, relativa all'accertamento, atteso che detta tutela attiene alla natura invasiva dell'accertamento nei confronti del singolo, che è estranea alla reperibilità, la quale riguarda il comportamento passivo del lavoratore volto a rendere possibile l'esercizio del diritto del datore di lavoro al controllo dell'infermità, che discende dall'art. 5 secondo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300. La previsione della fasce orarie costituisce pertanto una prescrizione a favore del lavoratore al quale, in assenza di un termine, potrebbe essere altrimenti richiesto l'immediato adempimento dell'obbligo di reperibilità, che corrisponde al diritto di controllo del datore di lavoro e deriva anche dal più generale obbligo di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)