Sez. L - , Sentenza n. 271 del 09/01/2019 (Rv. 652453 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Istituzione "ex novo" ed espressa dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari - Necessità - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non postula l'istituzione "ex novo" dell'ufficio competente, né una sua individuazione espressa, essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, che all'organo che l'ha irrogata sia stato attribuito, in modo univoco e chiaro, il relativo potere, in modo da assicurare quella posizione di terzietà cui è finalizzata la previsione normativa di un apposito ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis, Legge Reg. Calabria 19/10/2004 num. 25 art. 50, Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 28, Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 4, Legge Reg. Calabria 07/08/2002 num. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)