Sez. L, Sentenza n. 22487 del 04/11/2016 (Rv. 641520 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Istituzione "ex novo" ed espressa dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non postula l'istituzione "ex novo" dell'ufficio competente, né una sua individuazione espressa, essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, che all'organo che l'ha irrogata sia stata attribuita, in modo univoco e chiaro, la potestà di gestione del personale. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha dichiarato legittimo il licenziamento disposto dal direttore generale, ritenendo irrilevante che l'ente si fosse dotato di un ufficio per i procedimenti disciplinari solo dopo l'adozione del provvedimento espulsivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)