Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12886 del 24/05/2018 (Rv. 648524 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conciliazione cd. abbreviata - Conciliazione giudiziale - Differenze - Deposito della conciliazione aderita - Termine.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In materia tributaria, la conciliazione cd. abbreviata deve essere distinta da quella giudiziale di cui all'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto le parti pervengono alla stessa al di fuori del processo, sicché il comma 5, della medesima disposizione, laddove stabilisce che la proposta di conciliazione alla quale l'altra parte ha preventivamente aderito può essere depositata in giudizio sino alla data di trattazione in camera di consiglio ovvero a quella della discussione in pubblica udienza, deroga, quanto al termine per il deposito dei documenti, all'art. 32 del detto decreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)