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Sez. 5, Sentenza n. 4626 del 22/02/2008 (Rv. 602050 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conciliazione cosiddetta abbreviata o aderita - Conciliazione giudiziale - Differenze - Deposito della conciliazione abbreviata - Termine - Deroga alla disciplina generale del deposito di documenti - Sussistenza - Vizio della relativa decisione - "Error in procedendo" - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602050-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la conciliazione cosiddetta abbreviata o aderita va distinta dalla conciliazione giudiziale, in quanto quest'ultima, regolata dall'art. 48, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può avere luogo solo davanti alla commissione provinciale mentre la prima, regolata dal comma quinto del medesimo articolo, viene raggiunta dalle parti al di fuori del processo. La proposta di conciliazione alla quale l'altra parte ha preventivamente aderito può essere depositata in giudizio sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, così come previsto dal medesimo comma quinto dell'art. 48, norma, quindi, da considerarsi derogatrice di quella generale di cui all'art. 32 dello stesso d.lgs., in tema di deposito di documenti. La denuncia al giudice di appello di un vizio della decisione relativa all'ammissibilità di tale produzione costituisce deduzione di un "error in procedendo", in ordine alla quale il giudice del gravame non può declinare il proprio giudizio essendo tenuto a verificare la legittimità del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)