Sez. T, Ordinanza n. 24144 del 28/07/2026 (Rv. 679528-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti della sentenza pronunciata in causa inscindibile - Obbligo del giudice di appello di disporre l'integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della relativa sentenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile - da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale - il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve disporre l'integrazione del contraddittorio, sicché in difetto di emissione di tale ordine il gravame non è inammissibile, ma sono nulli - e il relativo vizio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - l'intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza di secondo grado stante l'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dell'agente della riscossione che, pur non costituito, era stato parte del giudizio di primo grado).
Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)