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Sez. T, Ordinanza n. 32595 del 14/12/2025 (Rv. 677111-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Litisconsorzio necessario processuale - Omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - Omissione - Conseguenze. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677111-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Nel processo tributario, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti in caso di litisconsorzio processuale - che comporta l'inscindibilità delle cause anche quando non sussiste il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. del 1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)