Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 20/07/2011 (Rv. 619415 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | In genere.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
La norma dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, contempla l'unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis cod. civ., restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall'art. 808 cod. proc. civ. Ne consegue che se, in violazione di tale prescrizione, l'atto costitutivo preveda invece una forma di clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla norma speciale, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia societaria possa essere introdotta soltanto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)