Sez. 1, Sentenza n. 2400 del 20/02/2012 (Rv. 621294 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 - Necessario conferimento del potere di nomina degli arbitri ad un terzo - Instaurazione del procedimento - Modalità - Fondamento - Conseguenze.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
La norma dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, prescrive inderogabilmente che il potere di nomina degli arbitri sia conferito ad un terzo, mentre nulla dice quanto al modo d'instaurazione del procedimento; è indubbio, tuttavia, che sia necessaria la proposizione di una domanda, che identifichi gli estremi oggettivi e soggettivi del rapporto arbitrale, prevedendo il successivo articolo 35 l'iscrizione di tale domanda nel registro delle imprese; ne consegue che nel cosiddetto arbitrato societario la domanda diretta alla controparte si distingue nettamente dall'istanza per la nomina degli arbitri, senza che vi sia quindi necessaria contestualità tra questi due atti, nè che tale istanza debba essere notificata a controparte, muovendo la prescrizione dell'art. 810 cod. proc. civ. dal diverso presupposto della naturale contestualità tra domanda di arbitrato ed attivazione del procedimento di nomina degli arbitri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)