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Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 17/02/1988 (Rv. 457704 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - FONDI A DESTINAZIONE AGRICOLA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1988-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457704-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - FONDI A DESTINAZIONE AGRICOLA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Con riguardo all'espropriazione di fondi a destinazione agricola, disposta ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, i criteri di Determinazione dell'indennità, fissati dall'art. 16 della legge medesima (e dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 1980, solo nella parte in cui si riferiscono ad aree a destinazione edilizia), manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 3 primo comma e 42 terzo comma della Costituzione, sotto il profilo che, facendo riferimento alle colture in atto praticate nella zona, non prendono in considerazione le maggiori potenzialità di sfruttamento del singolo fondo, con futuri impieghi agricoli più redditizi, trattandosi di circostanza non idonea ad introdurre arbitrarie discriminazioni fra proprietari espropriati, né a rendere l'indennità stessa astratta od irrisoria rispetto al concreto sacrificio derivante dal provvedimento ablativo. (V 1356/85, mass n 439419; (V 94/85, mass n 438291).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)