Sez. U, Sentenza n. 94 del 16/01/1985 (Rv. 438291 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 5 DEL 1980, DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ - DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ EX ART. 16 LEGGE N. 865 DEL 1971, MODIFICATO DALL'ART. 14 LEGGE N. 10 DEL 1977 - INTERPRETAZIONE - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO ALLE AREE CON DESTINAZIONE AGRICOLA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 5 DEL 1980, DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ - DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ EX ART. 16 LEGGE N. 865 DEL 1971, MODIFICATO DALL'ART. 14 LEGGE N. 10 DEL 1977 - INTERPRETAZIONE - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO ALLE AREE CON DESTINAZIONE AGRICOLA - ESCLUSIONE.*
L'ambito dell'effetto modificativo, nell'ordinamento giuridico, delle pronunce della Corte costituzionale, dichiarative della illegittimità di una norma, va individuato non soltanto alla stregua del dispositivo, ma anche, indipendentemente dal fatto che questo presenti un significato letterale univoco, utilizzando la motivazione, tutte le volte in cui ciò si renda necessario per il riscontro dell'oggetto della decisione e delle Disposizioni con essa caducate, dato che motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso atto, unitariamente inteso, reso secondo il modello della sentenza. Ciò comporta, in tema di espropriazione per pubblica utilità, che il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, dichiarativo dell'illegittimità dei criteri di Determinazione dell'indennità fissati dall'art. 16, commi quinto, sesto e settimo, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10), va interpretato, alla luce della corrispondente motivazione, nel senso della caducazione dei suddetti criteri con limitato riguardo alle aree con destinazione edilizia, per le quali è stato rilevato il contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione per la Mancanza di una correlazione con l'effettiva consistenza del bene espropriato, non anche con riguardo alle aree con destinazione agricola, le cui oggettive caratteristiche sono contemplate dalla citata legge per una liquidazione della indennità non svincolata dal valore effettivo. (V 5401/84, mass n 437104; (V 2603/83, mass n 427482; (V 5091/81, mass n 415875; (V 3571/77, mass n 387173; (V 159/75, mass n 373336; (V 46/75, mass n 373176).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)