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Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 23/02/1998 (Rv. 512940 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Successivo concordato - Legittimazione dell'impresa cessionaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512940-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 cod. civ. per la circolazione dei veicoli e dei natanti, nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa della originaria impresa assicuratrice, la legittimazione passiva dell'impresa cessionaria disciplinata dall'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, conv. nella legge 24 novembre 1978, n. 738 permane anche quando l'impresa posta in liquidazione venga ammessa al concordato a norma dell'art. 214 legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge Falliment. art. 214, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)