Sez. 3, Sentenza n. 12525 del 22/09/2000 (Rv. 540350 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Impresa cessionaria - Domanda di rivalsa dell'assicurato - Legittimazione passiva - Configurabilità - Condizioni - Sinistri stradali successivi al decreto di liquidazione coatta amministrativa - Impresa cessionaria - Legittimazione passiva - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. e di successione "ope legis" alla compagnia assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria è passivamente legittimata, in caso di domanda di rivalsa dell'assicurato, limitatamente all'ipotesi di danni verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta, ex art. 4 della legge n. 738 del 1978, mentre, per i danni connessi a sinistri stradali verificatisi successivamente al detto decreto, la disposizione normativa applicabile continua ad essere quella di cui all'art. 19 della legge n. 990 del 1969, che, costituendo presso l'INA il fondo di garanzia per le vittime della strada, affida la liquidazione dei danni all'impresa territorialmente designata, a norma del successivo art. 20, indicando detta impresa come quella nei cui confronti deve essere esercitata l'azione per il risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)