Sez. L - , Ordinanza n. 31491 del 13/11/2023 (Rv. 669629 - 03)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell’appalto - Artt. 6 e 7 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 - Interpretazione - Non “armonizzabilità” delle posizioni lavorative ricoperte dai dipendenti dell’impesa uscente con l’organizzazione aziendale dell’impresa subentrante - Opponibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, gli artt. 6 e 7 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 si interpretano nel senso che la "non armonizzabilità" delle posizioni lavorative esistenti presso l'impresa uscente con l'organizzazione dell'impresa subentrante, se dovuta a innovazioni tecnologiche o a ristrutturazioni organizzative del servizio, può essere opposta e fatta valere solo a condizione che siano stati adempiuti gli obblighi di preliminare consultazione e partecipazione sindacale, quindi di trattativa sindacale finalizzata alla ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori.
Contr. Coll. 12/04/2013 art. 6, Contr. Coll. 12/04/2013 art. 7, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)