Sez. 3, Sentenza n. 3957 del 14/06/1986 (Rv. 446780 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE INDIVIDUI I LIMITI E GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DISPOSTA DA ALTRA GIUDICE - NATURA - IMPUGNAZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE INDIVIDUI I LIMITI E GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DISPOSTA DA ALTRA GIUDICE - NATURA - IMPUGNAZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
Il provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione individua i limiti e gli effetti della sospensione dell'esecuzione medesima disposta da altro giudice, configura un atto del processo di esecuzione, reso nell'Esercizio dei poteri di direzione del processo stesso, e come tale non è impugnabile con ricorso per regolamento di Competenza, ma solo con l'opposizione contemplata dall'art. 617 cod. proc. civ.. (nella specie, in relazione al pignoramento di un autoveicolo effettuato in forza di titoli cambiari ed al sequestro dello stesso bene ottenuto da altro creditore a norma dell'art. 7 del R.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la sospensione disposta dal giudice istruttore della causa di opposizione al precetto cambiario non operasse in danno dell'altro creditore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)