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Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 25/05/1989 (Rv. 462863 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - ISTANZA RELATIVA - RIGETTO - STATUIZIONE SULLA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER CALORE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462863-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - ISTANZA RELATIVA - RIGETTO - STATUIZIONE SULLA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER CALORE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione rigetti l'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. e rinvii la causa di opposizione a precetto cambiario, davanti a lui instaurata, ad altra udienza, non contiene alcuna statuizione, neppure implicita, sull'eccezione di incompetenza per valore sollevata, in relazione alla causa di opposizione, dal creditore e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per regolamento (necessario) di Competenza. (V 5495/86, mass n 448021; (V 5299/80, mass n 409156; (Conf 3957/86, mass n 446780; (Conf 4373/74, mass n 373054).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 64 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)