Sez. 1, Ordinanza n. 22843 del 07/08/2025 (Rv. 676213-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Opposizione all’omologazione - Interesse ad agire - Mancato computo del voto determinante del creditore dissenziente - Sufficienza - Allegazione del miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto dalla liquidazione concorsuale rispetto all’alternativa del concordato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, il creditore dissenziente ha un interesse personale e diretto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a dedurre, con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa, l'irregolarità dell'approvazione della domanda per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante per la formazione del quorum e non deve necessariamente allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile al miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto dalla liquidazione concorsuale rispetto all'alternativa del concordato, in quanto, diversamente, si precluderebbe al dissenziente di far valere l'illegittima privazione del proprio diritto al voto in mancanza di una specifica contestazione sulla convenienza, introducendo così un controllo non previsto da parte del Tribunale.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 124, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 129 com. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)