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Sez. 1 - , Sentenza n. 8632 del 03/04/2017 (Rv. 643514 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Decreto di omologazione - Modifiche ed integrazioni alla proposta del debitore - Reclamo in assenza di opposizione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643514-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il reclamo avverso il decreto di omologazione del tribunale è ammissibile non solo in presenza di opposizioni da parte dei creditori, ma anche allorquando, pur in assenza di queste (o in caso di opposizioni rinunciate), il menzionato decreto introduca, all’interno della proposta presentata dal debitore, clausole aggiuntive che, lungi dal rappresentare mere formule organizzative per un più ordinato svolgimento attuativo del concordato, la integrino e la modifichino in modo tale da ingenerare dubbi circa la corrispondenza tra l’originario progetto di ristrutturazione del passivo e quello che, omologato dal tribunale, costituirà titolo per il proponente ed i creditori ex art. 184 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto con il quale la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile, in assenza di opposizioni dei creditori, il reclamo proposto avverso il provvedimento di omologazione modificativo ed integrativo dell’originaria proposta concordataria, evidenziando, altresì, che tale ultimo provvedimento non era emendabile con un procedimento di correzione eventualmente promosso davanti allo stesso tribunale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)