Sez. 1, Sentenza n. 3939 del 13/12/1969 (Rv. 344356 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - VANTAGGIO PER LA PARTE NON ESPROPRIATA DEL BENE PRIVATO - DETRAZIONE DALL'INDENNITA - TOTALE COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - LEGITTIMITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - VANTAGGIO PER LA PARTE NON ESPROPRIATA DEL BENE PRIVATO - DETRAZIONE DALL'INDENNITA - TOTALE COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - LEGITTIMITA.*
A norma dell'art 41 della legge 25 giugno 1865, n 2359, qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte non espropriata del fondo, questo vantaggio deve essere stimato e detratto dall'indennita di espropriazione quale sarebbe altrimenti dovuta. Nell'eseguire tale stima e detrazione ben puo il giudice, applicando il principio della compensatio lucri cum damno, ritenere che il valore di tale vantaggio compensi per intero il danno subito dal proprietario a causa dell'espropriazione.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)