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Sez. 1, Sentenza n. 257 del 01/02/1974 (Rv. 367884 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - VANTAGGIO DEL FONDO RESIDUO - DETRAZIONE - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - MOTIVO DI APPELLO - DOGLIANZA PER L'OMESSO ESAME - SPECIFICITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367884-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - VANTAGGIO DEL FONDO RESIDUO - DETRAZIONE - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - MOTIVO DI APPELLO - DOGLIANZA PER L'OMESSO ESAME - SPECIFICITA - CONDIZIONI.*

Manca di specificita e non richiede, pertanto, un esplicito esame da parte del giudice di appello, il motivo di gravame con il quale lo espropriante, nel giudizio di opposizione alla stima, si dolga che non sia stato tenuto conto del vantaggio che ha subito la residua parte del fondo espropriato. L'art 41 della legge 25 giugno 1865, n 2359, richiedendo, per la legittimita della detrazione da apportarsi all'indennita di espropriazione per effetto del vantaggio che dall'esecuzione dell'opera pubblica possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, il duplice requisito del vantaggio speciale e immediato e non gia di quello che risulta invece generico e comune a tutti gli immobili siti nella zona, impone, invero, la necessita di precisare gia nell'atto di appello il carattere dell'asserito vantaggio e la specificazione delle circostanze dalle quali esso si pretende derivato. (V 3939'69, mass n 344356; 3801'69, mass n 344101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)