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Sez. 3, Sentenza n. 2534 del 23/04/1982 (Rv. 420399 - 01)

CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - IN GENERE - CREDITORI DEL DANNEGGIATO - LEGITTIMAZIONE ALL'ESPERIMENTO IN VIA DIRETTA DELL'AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL TERZO RESPONSABILE - ESCLUSIONE - DEROGA NELL'IPOTESI DI PRECEDENTE CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI DA PARTE DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420399-01

CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - IN GENERE - CREDITORI DEL DANNEGGIATO - LEGITTIMAZIONE ALL'ESPERIMENTO IN VIA DIRETTA DELL'AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL TERZO RESPONSABILE - ESCLUSIONE - DEROGA NELL'IPOTESI DI PRECEDENTE CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI DA PARTE DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*

Il principio, in forza del quale i creditori del danneggiato, ancorché siano assistiti da specifiche garanzie, non sono legittimati all'esperimento in via diretta dell'Azione risarcitoria nei confronti del terzo responsabile (salva restando la legittimazione surrogatoria nel concorso delle condizioni richieste dall'art. 2900 cod. civ.), non trova di per sè deroga per il fatto che il danneggiato stesso abbia in precedenza ceduto i suoi beni ai creditori, a norma dell'art. 1977 cod. civ., atteso che tale cessione non priva il cedente del diritto di proprietà sui beni, ma implica soltanto un mandato ai creditori per la loro liquidazione al fine del soddisfacimento dei crediti. Peraltro, qualora, con espressa clausola, il cedente abbia attribuito ai cessionari la facoltà di esercitare tutte le azioni inerenti ai beni ceduti, il relativo patto, che non priva il cedente medesimo del potere di Azione, resta privo di effetti con riguardo ai danni che tali beni abbiano subito proprio per fatto dei cessionari, con la conseguenza che per il ristoro di detti danni il cedente resta unico ed esclusivo legittimato ad agire.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)