Sez. 3, Sentenza n. 5177 del 02/06/1990 (Rv. 467536 - 01)
CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - EFFETTI - IN GENERE - POTERI DEL DEBITORE CEDENTE - TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DELLE AZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ CEDUTE - NECESSITÀ DEL LITISCONSORZIO CON I CREDITORI CESSIONARI - ESCLUSIONE.*
CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - EFFETTI - IN GENERE - POTERI DEL DEBITORE CEDENTE - TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DELLE AZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ CEDUTE - NECESSITÀ DEL LITISCONSORZIO CON I CREDITORI CESSIONARI - ESCLUSIONE.*
Con il contratto di cessione dei beni ai creditori viene attribuito ai cessionari soltanto un potere di disposizione finalizzato alla liquidazione ed al riparto per cui il debitore cedente conserva la titolarità e l'Esercizio diretto delle azioni relative alle attività cedute, che può espletare anche nei rapporti interni della cessione, senza che l'Esercizio di tali azioni comporti la necessità del litisconsorzio dei creditori cessionari. (V 2534/82, mass n 420399).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 1979, Cod. Civ. art. 1980
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)