Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 18/04/1980 (Rv. 406290 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONIUGE DEL CONTRAENTE DEFUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - LITISCONSORZIO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONIUGE DEL CONTRAENTE DEFUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - LITISCONSORZIO - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di simulazione di un contratto, il litisconsorzio e necessario soltanto nei confronti di tutti i soggetti di tale contratto e, in caso di morte di uno di essi, nei confronti degli eredi del medesimo e, di conseguenza, non nei confronti del coniuge del contraente defunto il cui matrimonio sia stato sciolto anteriormente all'instaurazione del giudizio. (Conf 1835/69, mass n 340944).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)