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Sez. 1, Sentenza n. 1835 del 24/05/1969 (Rv. 340944 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I SOGGETTI DEL NEGOZIO E DEI LORO EREDI - SUSSISTENZA - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI APPELLO - INOSSERVANZA - CASSAZIONE CON RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1969-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340944-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I SOGGETTI DEL NEGOZIO E DEI LORO EREDI - SUSSISTENZA - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI APPELLO - INOSSERVANZA - CASSAZIONE CON RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*

Il giudizio di simulazione deve necessariamente svolgersi nel contraddittorio di tutti i soggetti del negozio simulato ed, in caso di morte di uno di questi, nel contraddittorio degli eredi di costui. Pertanto, ove non soltanto la sentenza pronunciata in primo grado non sia stata impugnata nei confronti di uno degli eredi degli originari contraenti del negozio simulato, ma altresi altro degli eredi non abbia mai partecipato al giudizio, il giudice di appello non deve giudicare nel merito, bensi rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 cod.proc.civ., per l'integrazione del contraddittorio, in difetto, la sentenza di secondo grado va cassata per avere deciso irritualmente sul gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)