Sez. L, Sentenza n. 8820 del 20/08/1993 (Rv. 483515 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Diritto all'indennità di buonuscita - Prescrizione - Decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro - Successiva conoscenza dell'erroneità del conteggio eseguito - Irrilevanza.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
La prescrizione del credito relativo all'indennità di buonuscita, prevista in favore del personale autoferrotranviario, inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, che segna il momento di maturazione del diritto, al quale corrisponde un'obbligazione unica e non frazionabile. Ai fini del decorso della prescrizione non rileva quindi il fatto che solo successivamente, con l'elaborazione dei conteggi di liquidazione, il dipendente venga a conoscenza della mancata inclusione nella base di calcolo di una voce retributiva, non configurandosi in tale ipotesi alcuna causa giuridica impeditiva dell'esercizio del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)