Sez. L, Sentenza n. 11995 del 28/06/2004 (Rv. 573959 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Diritto all'indennità di buonuscita - Prescrizione - Decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro - Successiva conoscenza dell'ammontare della buonusicita - Rilevanza - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
La prescrizione quinquennale del credito relativo all'indennità di buonuscita prevista in favore del personale autoferrotranviario inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, che segna il momento di maturazione del diritto, al quale corrisponde un'obbligazione unica e non frazionabile. Ai fini del decorso della prescrizione non rileva quindi il fatto che solo successivamente, con la elaborazione dei conteggi di liquidazione, il dipendente venga a conoscenza dell'esatto ammontare della buonuscita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)