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Sez. 3, Sentenza n. 6678 del 02/06/1992 (Rv. 477500 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Del conciliatore | Impugnabilità delle sentenze del conciliatore solo con il ricorso per Cassazione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 339 ultimo comma cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 5 legge n. 399 del 1984 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477500-01

Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Del conciliatore

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 339 ultimo comma cod. proc. civ. (così come sostituito dall'art. 5 legge 30 luglio 1984 n. 399), che prevede l'impugnabilità delle sentenze del conciliatore solo con il ricorso per cassazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché il principio del doppio grado di merito nel processo civile non è garantito dalla Costituzione, mentre la diversità di situazione, avuto riguardo anche alla entità patrimoniale delle cause dinanzi al conciliatore, può essere assunta dal legislatore a ragionevole discrimine di differenti discipline e mezzi di relativa tutela.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)