Sez. 2, Sentenza n. 4326 del 06/04/2000 (Rv. 535395 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Cause di valore sino a lire due milioni pronunciate secondo equità - Appellabilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale della normativa - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., nonché 119 disp. att. stesso codice in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 102 Cost. nella parte in cui prevedono l'inappellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace per tutte le cause di valore fino a due milioni. Infatti, il principio del doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza costituzionale, onde l'ordinamento non garantisce, né in sede civile, né in sede penale due distinte valutazioni dei medesimi fatti da parte di due diversi giudici di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)