Sez. 1, Sentenza n. 24508 del 17/11/2006 (Rv. 593073 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Sopravvenienza di una legge applicabile anche alla controversia "sub iudice" - Riflessi negativi per la parte - Nesso causale con la persistente pendenza del processo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il danno patrimoniale influente per l'attribuzione di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è quello interamente e direttamente provocato dall'eccessivo protrarsi dell'attesa della risposta sulla domanda di giustizia e della definizione delle posizioni soggettive fatte valere in giudizio sicché non può includere i riflessi negativi dello "ius superveniens", il quale regoli il rapporto sostanziale in termini meno favorevoli rispetto alla previgente disciplina, dato che tali riflessi dipendono dalla scelta del legislatore di introdurre innovazioni con immediata operatività nei procedimenti in corso, qualunque sia la ragione della loro persistente pendenza, e, alla luce dei canoni generali in tema di rapporto di causalità (artt. 40 e 41 cod. pen.), trovano occasione, non causa o concausa, in tale pendenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)