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Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 26/03/2004 (Rv. 571569 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Perdita derivante dalla sopravvenienza di una legge applicabile anche alla controversia "sub iudice" - Carattere esclusivo ed assorbente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571569-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale. Tale nesso di causalità non è configurabile là dove la perdita economica lamentata derivi in realtà dalla sopravvenienza di una legge (nella specie, trattavasi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui art. 3, comma sessantacinquesimo, ha stabilito il criterio di calcolo del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), giacché in tal caso l'entrata in vigore di essa assume rilevanza esclusiva ed assorbente nella determinazione della pretesa oggetto di controversia in tutti i procedimenti ancora pendenti, irragionevole od accettabile che fosse la loro durata.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 41, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)