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Sez. 3, Sentenza n. 13359 del 01/12/1999 (Rv. 531718 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Valutazione degli elementi di fatto diversa da quella adottata dal giudice - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531718-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Perché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile allorché il ricorrente non lamenti che il giudice abbia omesso di valutare elementi a sè favorevoli (motivazione insufficiente), ovvero che abbia adottato una motivazione illogica, ma prospetti che gli elementi valutati dal giudice erano suscettibili di una diversa lettura, conforme alle proprie attese e deduzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)